Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi e' diviso nelle seguenti categorie:
tolto: 1) nocchieri;
tolto: 2) specialisti delle telecomunicazioni e scoperta;
tolto: 3) cannonieri;
tolto: 4) tecnici di armi
tolto: 5) elettrotecnici;
tolto: 6) tecnici di macchine;
tolto: 7) fuochisti;
tolto: 8) palombari;
tolto: 9) incursori;
tolto: 10) specialisti del servizio amministrativo e logistico;
tolto: 11) nocchieri di porto;
tolto: 12) marinai".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1965-06-26;813~art2 · fonte del testo