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Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 36 sono sostituiti dai seguenti: "Il personale del CEMM, destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequente corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, e' considerato, ai fini ai dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Ai fini dell'avanzamento, e' considerato, altresi', come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero".
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
