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La tabella B dell'articolo 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del CEMM e' sostituita da quella allegata alla presente legge. Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro per la difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. Per i sottufficiali abilitati "montatori artificieri" restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519. Per i sottufficiali abilitati "montatori" delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del CEMM e' ridotto a dodici mesi.
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
