L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
- a)quando la contravvenzione non ammette oblazione;
- b)quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.
Testo vigente dal 15 settembre 1967
