L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

  • a)quando la contravvenzione non ammette oblazione;
  • b)quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.

Testo vigente dal 15 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art32 · fonte su Normattiva