Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".
Testo vigente dal 18 ottobre 1961
Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".
Testo vigente dal 18 ottobre 1961
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art4 · fonte su Normattiva