Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto e' cosi' modificato: "Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro".

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art5 · fonte su Normattiva