Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico e' cosi' modificato: "La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".
Testo vigente dal 18 ottobre 1961
