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La Cassa nazionale previdenza marinara rimborsera' allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 1 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art23 · fonte del testo