Riordinamento della previdenza marinara

Art. 34 — Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo

La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima. Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599. L'articolo 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e' abrogato.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art34 · fonte su Normattiva