Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1967 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
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Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1956 al 1 settembre 1967. 28 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Cassa nazionale previdenza marinara rimborsera' allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art23 · fonte del testo