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All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito il seguente: "Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta famiglia e di altre indennita'. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, numero 18".
Testo in vigore dal 2 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
