I limiti di reddito previsti dall'art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore.

Testo vigente dal 4 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-15;80~art3 · fonte del testo