I limiti di reddito previsti dall'art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore.
Testo vigente dal 4 marzo 1952
