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L'esenzione di cui all'articolo precedente, per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Per il periodo dal 2 ottobre 1961 alla data di entrata in vigore della citata legge 9 febbraio 1963, n. 82, le merci indicate nel comma precedente sono esentate anche dalla tassa prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1952, n. 198.
Testo in vigore dal 6 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
