Art. 2 — Affidamento in prova al servizio sociale
Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2". Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e' accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo' essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".
Testo vigente dal 30 maggio 1998
