Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2". Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e' accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo' essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".

Testo vigente dal 30 maggio 1998

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 446/2008

    Questione infondata
    29 dicembre 2008

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n…

    Art. 656 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 2 Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 375/1999

    Questione infondata
    28 luglio 1999

    Sono manifestamente infondate: a) con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, 101 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del cod. proc. pen. ed alla l. n. 354 del 1975 e succ. mod.), "nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza, cui è rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi è pericolo di fuga, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento"; b) con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-'ter', comma 1-'quater', della l. n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 4 della l. n. 165 del 1998, "nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, cui è rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, può disporre l'applicazione provvisoria, nei confronti del condannato, della detenzione domiciliare, qualora, sussistendo i presupposti di cui al comma 1-'bis' dello stesso articolo, la pena che il condannato deve espiare è superiore a due anni, pur essendo inferiore ai limiti previsti dall'art. 47, primo comma"; in quanto - posto che le due distinte censure mirano all'unico risultato di eliminare dall'ordinamento la facoltà, attribuita al magistrato di sorveglianza dall'art. 47, comma 4, citato, di sospendere l'esecuzione della pena per i condannati detenuti, instanti per l'affidamento al servizio sociale, sostituendovi la facoltà di concedere, anche quando la pena da espiare superi i due anni ma sia compresa nel limite di tre anni, la detenzione domiciliare - i precetti costituzionali invocati, dai quali il remittente ricava il principio di indefettibilità della pena, non comportano la inammissibilità di misure cautelari, legislativamente previste e ragionevolmente giustificate, di sospensione della esecuzione della pena, anche già iniziata, in attesa della decisione sulla applicazione di misure alternative che il legislatore considera, a certe condizioni, strumento da preferire rispetto alla detenzione in carcere.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-05-27;165~art2 · fonte su Normattiva