L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504)).

Testo vigente dal 18 febbraio 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1965 al 18 febbraio 1999. 73 parole tolte, 11 parole aggiunte.

L'imposta tolto: unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento. L'imposta dovuta, aggiunto: dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. tolto: Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli e' concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non puo' superare lire 20 milioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117~art1 · fonte del testo