Art. 1 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504)).
Testo vigente dal 18 febbraio 1999
