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[1]I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le corporazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le corporazioni. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.
[2]L'ufficio di consultore e' gratuito.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
