Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Consulta di Roma e' presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il presidente ne fissa, altresi', l'ordine dei lavori.
tolto: In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facolta' di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonche' di presiederla, spetta al vice-governatore.
tolto: Alle adunanze della Consulta assiste il segretario generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2702~art4 · fonte del testo