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[1]La Consulta di Roma e' presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il presidente ne fissa, altresi', l'ordine dei lavori.

[2]In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facolta' di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonche' di presiederla, spetta al vice-governatore.

[3]Alle adunanze della Consulta assiste il segretario generale.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2702~art4 · fonte del testo