Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Consulta di Roma e' presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il presidente ne fissa, altresi', l'ordine dei lavori.
[2]In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facolta' di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonche' di presiederla, spetta al vice-governatore.
[3]Alle adunanze della Consulta assiste il segretario generale.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
