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I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art10 · fonte su Normattiva