Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Art. 10 — Procedimenti pendenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010
