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E' istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle citta' di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo. La corte militare d'appello e' formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello. Ciascuna sezione distaccata e' formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello. La corte militare di appello giudica con l'intervento:

  • 1)del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;
  • 2)di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;
  • 3)di due militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte; con funzioni di giudice. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari. Il giudizio d'appello e' regolato dalle norme del codice di procedura penale. Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio. Alla corte militare d'appello e' devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art3 · fonte su Normattiva