Art. 4 — Tribunale militare di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Alla stregua del riparto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, direttamente fissato dall'art. 103, comma terzo, Cost., la competenza del magistrato militare di sorveglianza in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena è limitata all'ipotesi di condanna inflitta dalla magistratura militare. Pertanto, quando si tratti dell'esecuzione di una condanna pronunziata dall'autorità giudiziaria ordinaria, deve ritenersi - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - che competente a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e in genere, dei benefici penitenziari, sia in ogni caso il tribunale di sorveglianza ordinario, anche se la pena della reclusione comune sia stata sostituita, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., con la reclusione militare, a nulla rilevando la natura della pena in espiazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della l. 7 maggio 1981, n. 180, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, conv. con mod. dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma terzo, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 63 c.p. · Art. 103 cost. · Art. 4 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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4 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art4 · fonte su Normattiva