Art. 6 — Giudizio per cassazione
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La istituzione (auspicata dal giudice a quo) nell'ambito della Corte di cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari costituisce una soluzione che, da un lato, non tocca il "riordinamento" del Tribunale supremo militare, che risulterebbe pur sempre privato delle funzioni di giudice di legittimita` (del resto l'art. 103, terzo comma, Cost. espressamente configura la giurisdizione speciale militare come "acefala"), e, dall'altro, attenendo all'ordinamento giudiziario, non puo` in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata: l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie e` infatti chiaramente rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l'opportunita` di istituire siffatte sezioni specializzate. (Non fondatezza - in riferimento alla sesta disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180).
Art. 102 cost. · Art. 103 cost. · Art. 6 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 16 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art6 · fonte su Normattiva