Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Art. 7 — Poteri di sorveglianza sui magistrati militari
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Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 20 gennaio 1989
