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Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
  • b)godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  • c)essere di ineccepibile condotta morale;
  • d)avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
  • e)essere in possesso del diploma di perito industriale;
  • f)avere conseguito l'abilitazione professionale. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
  • a)abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
  • b)abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
  • c)abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
  • d)abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1990 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1990-02-02;17~art2 · fonte su Normattiva