Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli gia' valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati. La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1037~art4 · fonte del testo