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Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli gia' valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati. La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1037~art4 · fonte del testo