È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 8, comma secondo, ultimo periodo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio. La norma censurata compromette l'effettività della difesa d'ufficio poiché all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione, mentre nel caso di nomina a favore dell'irreperibile sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all'inconveniente denunciato mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. Inoltre, la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal rimettente - della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale: infatti, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame e si trova, altresì, nell'impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. (Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma terzo, e 97 Cost.). Per la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, prima parte, del r.d.l. n. 1578 del 1933, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., v. la citata sentenza n. 5/1999.
Art. 1 Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale · Art. 10 Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale