Art. 14 — Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo
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All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:
- a)il periodo del corso legale di laurea;
- b)i periodi di servizio militare o equiparati, anche se anteriori alla data di iscrizione al Fondo, esclusi quelli prestati come militare di carriera, che non siano riscattabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ove non siano stati gia' riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa, o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano gia' riconosciuti al Fondo per altro titolo.
Testo in vigore dal 12 novembre 1973 al 2 giugno 1991
