A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione. Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art4 · fonte su Normattiva