Art. 8 — Invalidità ordinaria. Invalidità o morte per causa di servizio
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Si considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico o mentale non sia piu' in grado di svolgere la sua attivita' professionale e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale. Lo stato di invalidita' deve risultare da un certificato medico; a tal fine puo' essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario. L'Istituto puo' disporre l'accertamento dell'invalidita' a mezzo di medici di sua fiducia. L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, puo' chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidita' e puo' contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento. La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidita' ordinaria, o della inabilita' dei familiari, e' definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato e il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico e' nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza. L'accertamento del collegio e' atto definitivo. L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguimento delle finalita' del servizio. La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidita' o della morte da causa di servizio spetta al comitato amministratore del Fondo, il quale puo' avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo. Le contestazioni o i ricorsi di cui ai precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 15 novembre 1996
