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Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti: "Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potra' continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, per dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione. Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato".

Testo in vigore dal 3 aprile 1965 al 11 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;203~art10 · fonte su Normattiva