L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' cosi' sostituito: "Art. 2 (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. 2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie".

Testo vigente dal 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art1 · fonte su Normattiva