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[1]All'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e' portata la seguente aggiunta:

[2]«Le cariche di comandanti di divisione celere sono affidate a generali di divisione compresi nel totale dei generali di divisione di cui al presente art. 44, oppure per incarico temporaneo a generali di brigata compresi nel totale dei generali di brigata di cui pure al presente art. 44. Per tale incarico si prescinde dal disposto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1926, n. 397».

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;462~art4 · fonte del testo