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Nell'art. 170, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente "fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria, ingegneri e categoria geofisici, non e' richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento".
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
