Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati "a disposizione", dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art24 · fonte del testo