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Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 5 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art26 · fonte del testo