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Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1959, n. 488
1La L. 30 giugno 1959, n. 488 ha disposto (con l'articolo unico) che "La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137".
Testo in vigore dal 5 agosto 1959 al 9 ottobre 2010
