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In deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'art. 5 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
