Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589. L'ente acquedotti siciliani sentiti i comuni interessati o loro consorzi, presenta per l'approvazione al Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura. La Cassa depositi e prestiti concede all'ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio finanziario, mutui per l'importo di lire 3 miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo comma del presente articolo e del contributo integrativo della Regione siciliana.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;506~art1 · fonte su Normattiva