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Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI). La presente forma di intervento non e' cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Testo in vigore dal 13 agosto 1988 al 11 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;346~art1 · fonte del testo