Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa.
Testo vigente dal 10 agosto 1956
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa.
Testo vigente dal 10 agosto 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;859~art3 · fonte del testo