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Ai fini del finanziamento della parte di spesa di ammodernamento non coperta dal tributo dello Stato, puo' essere messa a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie, previa trasformazione in quindici annualita', sulla sovvenzione accordata a norma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, la residua quota eccedente la somma del disavanzo di puro esercizio piu' le quote per rinnovi o costituzione di altri fondi speciali, in detta quota compresa la parte riferibile al materiale rotabile il quale, per un valore corrispondente alla somma effettivamente scontata nella operazione finanziaria, passa senz'altro in proprieta' dello Stato. Qualora per effetto della revisione prevista nell'art. 8 la sovvenzione di esercizio venga a risultare inferiore alla quota ceduta per operazioni finanziarie, il concessionario provvedera' a versare al Tesoro, prelevandola dagli introiti, la differenza, dedotta la parte riferita al materiale rotabile passato in proprieta' dello Stato. L'I.N.A., l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S., oltre agli istituti di cui all'art. 12 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono autorizzati ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

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