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I limiti massimi di lire 800.000, 600.000 e 1.400.000 a chilometro, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le variazioni delle sovvenzioni in sede di applicazione dell'art. 1 della legge stessa, potranno essere superati, ai fini della definitiva determinazione di dette sovvenzioni in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal Ministro per i trasporti a norma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
