I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 280 anno di eta', sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;652~art4 · fonte su Normattiva