Art. 18 — Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale
All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
