Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 18 — Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale

All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 422/2001

    Altra decisione
    21 dicembre 2001

    Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., come modificato dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello nemmeno per gli interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria. Infatti, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, l’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha nuovamente modificato la norma censurata, sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna “per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 593 c.p.p. · Art. 3 c.p.p. · Art. 18 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art18 · fonte su Normattiva