Art. 8 — Doveri del giudice di pace
L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
