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L'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento. L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli e' concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non puo' superare lire 20 milioni.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1965 al 18 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117~art1 · fonte del testo