Art. 3 — Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
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All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
- b)i commi 2 e 3 sono abrogati.
Testo in vigore dal 29 agosto 2016 al 16 novembre 2017
