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All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
  • b)i commi 2 e 3 sono abrogati.

Testo in vigore dal 29 agosto 2016 al 16 novembre 2017

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 235/2017

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 2017

    Benché nel ricorso della Regione Veneto sia impugnato l'intero art. 3 della legge n. 164 del 2016, l'oggetto del giudizio deve essere circoscritto al solo comma 1, lett. a), del suddetto articolo, in ragione dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione. ( Precedente citato: sentenza n. 287 del 2016).

    Art. 3 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-08-12;164~art3 · fonte su Normattiva