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Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove costrizioni a norma delle presenti disposizioni devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unita', domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo o il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo della nave di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori della nave di nuova costruzione. Ai fini del calcolo del contributo devono altresi' indicare la stazza lorda ed il peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa. Le domande di ammissione al contributo sono preso in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma del comma precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2, nonche' dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959 n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente legge. Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se la nave di nuova costruzione che deve sostituire il naviglio da demolirsi si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purche' l'atto di acquisto sia posteriore alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo.

Testo in vigore dal 6 luglio 1964 al 30 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;467~art4 · fonte su Normattiva