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Fino al 31 dicembre 1968 puo' essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa. Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sara' riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sara' attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 4 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art3 · fonte su Normattiva